Martedì, 08 Maggio 201820180508

  Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Documento in cui il cittadino si assume la responsabilità di una dichiarazione scritta e ne risponde penalmente se falsa o mendace. Sostituisce alcuni certificati nei rapporti con pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, privati che lo consentano, evitando di dover successivamente presentare il certificato vero e proprio. Possono avvalersene i cittadini italiani, dell'Unione Europea e dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici. Vanno presentate in carta semplice e devono essere firmate dall'interessato in presenza del funzionario che le riceve o allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. Per motivi di salute può essere fatta da un parente prossimo (coniuge, figlio o parente fino al terzo grado), della cui identità il pubblico ufficiale deve accertarsi.   Scarica il Modello di Autocertificazione: pdf - 99.35 Kb    Riferimenti normativi: Art. 76 del D.P.R. 445/2000     Certificato esistenza in vita   Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Attesta l'esistenza in vita di una persona residente nel Comune.Può essere sostituito dall'autocertificazione. Può richiederlo in qualunque momento l'interessato o altra persona che ne conosca i dati anagrafici. Documenti da presentare: documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato. La validità del certificato è di 6 mesi, rinnovabili dichiarando in calce che le informazioni non sono variate.   Riferimenti normativi: Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.P.R. 445/2000  

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

La Regione assegna contributi a sostegno delle associazioni di Liguri, costituitesi all'estero, per lo svolgimento di attività di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati e delle loro famiglie. Come procedere: le associazioni devono presentare entro il 31 ottobre relativa alle attività che intendono realizzare nell'anno successivo, corredata della relazione descrittiva delle attività e dei costi previsti e relativo piano finanziario. Entro il 31 gennaio le associazioni dovranno produrre la relazione e la documentazione di rendiconto relativa alle attività svolte nell'anno precedente Chi contattare:Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Ufficio Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione Via Fieschi 15 16100 GENOVA (GE) E_mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloakbb71adf648468c7046cda54396cdf1c8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybb71adf648468c7046cda54396cdf1c8 = 'immigrazione.emigrazione' + '@'; addybb71adf648468c7046cda54396cdf1c8 = addybb71adf648468c7046cda54396cdf1c8 + 'regione' + '.' + 'liguria' + '.' + 'it'; var addy_textbb71adf648468c7046cda54396cdf1c8 = 'immigrazione.emigrazione' + '@' + 'regione' + '.' + 'liguria' + '.' + 'it';document.getElementById('cloakbb71adf648468c7046cda54396cdf1c8').innerHTML += ''+addy_textbb71adf648468c7046cda54396cdf1c8+'';  Telefoni: 010/5484870 - 8416 - 4481 - 5562 Riferimenti normativi: L.R. n.27/1993 "Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione"  

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

E' un contributo economico una tantum erogato a carico di Regione Liguria agli emigrati Liguri per nascita o residenza al momento dell'espatrio, definitivamente rientrati in Liguria, o loro discendenti con cittadinanza italiana rientrati dopo il 01/01/2001. Occorre presentare al Comune di residenza una dichiarazione di status, risultante da iscrizione al registro AIRE o da certificazione consolare o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Riferimenti normativi: L.R. n° 27/1993

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Ufficio Protocollo E' il documento con cui il richiedente, in tutti quei casi in cui non possa ricorrere all'autocertificazione, può rendere dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, alla Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e ai privati che lo consentano. In tal modo il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara, rispondendone personalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace. Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice e firmate dall'interessato davanti al dipendente che le riceve o inviate con allegata fotocopia di un documento di identità valido. Se la dichiarazione è rivolta ai privati, la firma deve essere autenticata in bollo davanti ad un pubblico ufficiale. Vedi anche: modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (pdf - 10.27 Kb )

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Autenticazione copie Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Documento con cui un funzionario pubblico attesta che la copia di un documento è conforme all'originale.Si possono autenticare unicamente le copie di documenti originali, presso gli Uffici Anagrafici, o presso dipendenti competenti a ricevere la documentazione, Cancellieri o Notai. Può essere anche autocertificata dall'interessato che dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia con l'originale e allega fotocopia di un proprio documento di identità valido. Validità: non ha scadenza.   Autenticazione firma/fotografie Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Autenticazione firma: attesta che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione del sottoscrittore, nei casi prescritti da specifiche norme di legge.Con l'entrata in vigore delle norme sull'autocertificazione, in molti casi non è più richiesta. Autenticazione fotografie: consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che una fotografia corrisponde alla persona interessata. Sia per l'autentica delle firme che delle fotografie occorre presentarsi personalmente muniti di documento d'identità valido.

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Iscrizione anagrafe Possono chiedere l'Iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente nel comune, i cittadini che hanno trasferito stabilmente la propria dimora nel Comune, presentando documento di identità valido, fotocopia del codice fiscale di tutte le persone che chiedono la residenza*, eventuale libretto di pensione, modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e/o libretti di circolazione** per ogni soggetto titolare di patente di guida e/o proprietario di autoveicolo e/o motoveicolo, passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno (per i cittadini stranieri). Per altri casi vedi nota***. Al momento della presentazione dell'istanza viene rilasciata ricevuta e la pratica viene passata alla Polizia Municipale per accertamenti. Se questi sono positivi, la pratica viene inoltrata al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la cancellazione. Se negativi ne viene data comunicazione al cittadino interessato. Norme di riferimento: Legge n. 1228 del 24.12.1954; artt. 13,14,18 e 19 D.P.R. n. 223 del 30.5.1989; art. 6 Legge n. 39 del 28.2.1990; D.P.R. n. 610/1996; Circolare MIACEL n. 1/97 Note:* In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti purché abbia compiuto i 18 anni di età, fornendo i dati per tutti i componenti il nucleo. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.** Coloro che, decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della domanda non avranno ricevuto per posta, presso la nuova abitazione, il tagliando recante la variazione da apporre sulla patente e/o sul libretto di circolazione dei veicoli intestati, possono contattare l'Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale della Motorizzazione Civile al numero verde 800232323.*** In caso di ingresso in una convivenza (convento, convitto, caserma) la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza). Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare di fronte all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorna la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione alla Questura.   Certificato di residenza Attesta la residenza (effettiva dimora) del singolo cittadino o della famiglia nel comune. Ha validità 6 mesi rinnovabili -se i dati non sono cambiati- mettendo, in fondo al certificato stesso, la seguente dichiarazione: 'Il sottoscritto... nato a... il... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente certificato non sono variati dalla data di emissione. Data... Firma... ' (non autenticata). I certificati possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza e possono essere in carta libera o in bollo a seconda dell'uso. Si deve compilare un apposito modulo direttamente presso gli sportelli dell'ufficio di competenza, muniti di regolare documento di riconoscimento. Al cittadino è inoltre consentito di presentare in via definitiva alle Pubbliche Amministrazioni, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed ai privati (che acconsentano ad accettarla) una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa a stati od eventi - tra cui la propria residenza - in sostituzione del certificato. Riferimenti normativi: art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445; Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n.223   Cambio di residenza  Ogni cittadino maggiorenne può presentare la dichiarazione di cambio di residenza per sé e per le altre persone che costituiscono il nucleo familiare o convivenza (convento, convitto, caserma)*. Occorre presentare un documento di identità valido, eventuale libretto di pensione, per ogni soggetto titolare di patente di guida e/o proprietario di autoveicolo e/o motoveicolo, modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e/o libretti di circolazione**; per i cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno. La residenza decorre dalla data di presentazione della domanda. Norme di riferimento: Legge n. 1228 del 24.12.1954; artt. 6 e 13 D.P.R. n. 223 del 30.05.1989; Circolare MIACEL n. 11/95; D.P.R. n. 610/1996; Circolare MIACEL n. 1/97 Note:* in caso di convivenza la dichiarazione può essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza).** Presso l'Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale della Motorizzazione Civile é attivo il numero verde 800-232323 al quale potranno rivolgersi per informazioni tutti coloro che, decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cambio di indirizzo all'ufficio anagrafe, non avranno ricevuto per posta, presso la nuova abitazione, il tagliando recante la variazione da apporre sulla patente e/o sul libretto di circolazione dei veicoli intestati.   Modulo dichiarazione di residenza  Scarica il documento in formato .pdf: Dichiarazione di residenza (pdf - 298.46 Kb )

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Tramite questo servizio on-line (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7) è possibile richiedere vari certificati anagrafici timbrati digitalmente senza doversi recare presso gli sportelli dell'ufficio anagrafe del Comune. I certificati anagrafici che e' possibile richiedere sono i seguenti:- Certificato Residenza- Certificato Stato di Famiglia- Certificato di esistenza in vita- Certificato di godimento dei diritti politici (anche per cittadini iscritti all'AIRE)- Certificato Residenza per cittadini iscritti all'AIRE- Certificato anagrafico di nascita- Certificato anagrafico di morte Accedi al servizio INFORMAZIONI SUL SERVIZIO:Le certificazioni anagrafiche sono soggette all'applicazione della marca da bollo di 16,00 Euro ad eccezione dei casi esenti espressamente previsti dalla legge; il servizio propone l'elenco delle casistiche di esenzione, nel caso l'uso per cui si richiede il certificato non rientri nelle esenzioni selezionare l'uso in bollo. Per i certificati in bollo compare sul documento un apposito spazio in alto a destra dove incollare la marca, occorre quindi premunirsi della marca, applicarla ed annullarla lo stesso giorno-ora di rilascio del certificato scrivendovi sopra la data. I certificati vengono emessi direttamente dal servizio on-line e possono essere stampati ed utilizzati subito. La caratteristica saliente di questo nuovo servizio è l'apposizione sul certificato di un TIMBRO DIGITALE con tecnologia "2D-Plus" (brevetto Secure Edge S.r.l.), consistente in un codice a barre bidimensionale che riproduce il certificato stesso e la firma digitale che lo accompagna. L'apposizione del timbro digitale supera il problema della stampa dei documenti che nascono informaticamente e attribuisce piena validità giuridica (secondo le linee pubblicate dal CNIPA - Relazione 2.0 del 18/12/2006) alla copia stampata del documento informatico.www.timbrodigitale.com Per la stampa e la lettura dei certificati rilasciati dal servizio online è necessario avere installato sul PC Adobe Reader. Accedi al servizio

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

  Chi contattare in Comune: Servizi Demografici   Chi vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve inviare al Ministero dell'Interno apposita richiesta in cui esponga le ragioni della domanda. Presentare la richiesta al Prefetto della Provincia di residenza del richiedente. Il Prefetto assume informazioni sulla domanda e la invia -corredata da un proprio parere e dei documenti necessari- al Ministero dell'Interno. Se il Ministero valuta che la domanda possa essere accolta autorizza con decreto le pubblicazioni di un avviso con il sunto della domanda all'albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza attuale; per finire redige il decreto di concessione del Ministro, che andrà poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di nascita. Un procedimento analogo si ha quando vi è la richiesta di cambiamento di nome o cognome perché questo è ridicolo, vergognoso o rivelatore dell'origine naturale. In questo caso la domanda va diretta al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui Circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Possono richiederlo in qualunque momento i Residenti nel Comune presentando domanda, con la richiesta di trascrizione del decreto, in carta libera indirizzata al Sindaco; Decreto del Prefetto (per cambio di nome); Decreto del Ministro dell'Interno (per cambio di cognome); Istanza su carta bollata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia e corredata da copia integrale dell'atto di nascita, certificato cumulativo di cittadinanza e residenza in bollo, stato di famiglia in bollo.La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore. La validità è senza scadenza Norme di riferimento: D.P.R. 3/11/2000 n. 396; Regio Decreto n. 1239 del 9.7.1939 (artt. dal 153 al 163) Ordinamento dello Stato Civile

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici E' un documento di riconoscimento che viene rilasciato dalla nascita in poi.Per i minori da zero a diciotto anni al fine della validità per l'espatrio occorre l'assenso di entrambi i genitori.La validità del documento da zero a tre anni è di tre anni, da tre anni a diciotto è di cinque anni, dai diciotto in poi dura dieci anni.La presenza del minore e la relativa firma è necessaria dopo i 12 anni. Possono richiederla i cittadini residenti nel Comune, i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) ed i cittadini domiciliati nel Comune, previo nulla osta del Comune di residenza dell'interessato. Occorre presentare tre fotografie formato tessera recenti ed uguali fra loro, in bianco e nero o a colori con sfondo bianco; vecchia Carta d'Identità scaduta o in fase di scadenza. I cittadini che per ragioni di salute non possono recarsi presso gli uffici comunali possono richiedere servizio a domicilio per la firma del nuovo documento di identità. Validità per l'espatrio fino al compimento del diciottesimo anno di età, é necessario l'atto di assenso dei genitori o del tutore o l'autorizzazione del Giudice Tutelare. I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere la carta d'identità con valore esclusivamente di documento di riconoscimento, non valida per l'espatrio. Smarrimento o furto: occorre prima fare denuncia di smarrimento presso i Carabinieri, presentandosi provvisti di passaporto o documento equipollente in corso di validità, oppure alla presenza di due testimoni maggiorenni* che, sotto personale responsabilità, dichiarino di conoscerlo. La dichiarazione di denuncia di smarrimento così ottenuta consentirà di richiedere un nuovo documento all'Ufficio Anagrafe. Validità: è stata portata a 10 anni** dal DL n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto nei 180 giorni precedenti la scadenza. Note:* provvisti di documenti di riconoscimento in corso di validità e non parenti dell'interessato** nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la postilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112.

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Attesta che il richiedente è cittadino italiano per nascita da padre o madre cittadini o per i altri casi riportati in nota*. Può richiederlo l'interessato o altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Ha validità di sei mesi, rinnovabili dichiarando in calce che le informazioni non sono variate. Può essere sostituito dall'autocertificazione. Richiesta di cittadinanza: chi non è cittadino italiano per nascita può richiedere la cittadinanza di persona o tramite persona che ne conosca i dati anagrafici** alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Note:* i nati nel territorio della Repubblica da ambo i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza; il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.** presentando: documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Domenica, 01 Gennaio 201720170101

Dichiarazione ISE-ISEE Avere figli Subire un lutto
torna all'inizio del contenuto