Giovedì, 10 Ottobre 201920191010

Somministrazione temporanea di alimenti e bevandePer la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere temporaneo in occasione di sagre, feste, fiere o altre riunioni straordinarie di persone, sia su aree pubbliche che private occorre presentare richiesta di autorizzazione.L'amministrazione valuterà l'istanza e potrà rilasciare autorizzazione, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, morali e professionali. Le attività temporanee di somministrazione non possono avere durata superiore a quella della manifestazione ed hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. Riferimenti normativi: legge 287/91 art.5 Vedi anche (in altre sezioni): Occupazione suolo pubblico (COSAP)

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

La pubblicità che si voglia realizzare sul territorio comunale, nell'osservanza di quanto prescritto da normativa nazionale, regolamenti comunali e delibere di giunta, è soggetta ad autorizzazione. Il proprietario di un fondo o il titolare di un'attività* che vogliano installare l'insegna pubblicitaria di un'attività produttiva, commerciale o di altro genere devono richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda. Riferimenti normativi: Decreto legislativo del 15/11/1993 n° 507, Decreto legge del 04/12/2001, Decreto del presidente del consiglio del 12/02/2001 Note:* in questo caso deve essere allegata anche una autorizzazione del proprietario. In caso di società o associazioni, a presentare richiesta deve essere il legale rappresentante.

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Gli esercenti di attività di commercio e di intrattenimento determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento scaricabile in allegato e nell'ambito dei criteri che saranno determinati con apposita ordinanza sindacale. Riferimenti normativi: Legge regionale 1/2007 "Testo unico in materia di commercio"

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

In coerenza con la normativa nazionale e regionale, il Comune regola le vendite che si svolgono al di fuori delle modalità e degli orari consueti: Fine stagione: i titolari degli esercizi commerciali possono indire vendite di fine stagione per esitare la merce soggetta a deprezzamento, ma esclusivamente nel periodo definito dal Comune. Occorre darne comunicazione al sindaco almeno 7 gg. prima dell'inizio della vendita di fine stagione indicando la data di inizio e la durata. Promozionali: per promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita il titolare deve darne comunicazione spedendola, almeno 10 giorni prima della data di inizio, esclusivamente tramite Raccomandata postale al suddetto Ufficio del Comune. Saldi: offerta di prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. I periodi sono determinati dalle camere di commercio sentiti i comuni interessati. La comunicazione deve spedita esclusivamente tramite Raccomandata postale al protocollo generale del Comune, almeno 10 giorni prima della data di inizio. Norme di riferimento: D.LGS. n° 114 del 31/03/1998, L.R. 19/1999 Vedi anche (in altre sezioni): Occupazione suolo pubblico COSAP; Vendita di liquidazione

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

  Vendite straordinarie di liquidazione possono essere effettuate da operatori di commercio al dettaglio che vogliano esaurire in breve tempo tutte le proprie merci per cessazione attività commerciale, trasferimento* dell'azienda (cessione), trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione** o rinnovo dei locali. Devono darne comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima della data di inizio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che specifichi: motivi della vendita; ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita; data di inizio della vendita; durata. Alla comunicazione devono essere allegati:1. cessazione dell'attività: dichiarazione di cessazione attività al termine della vendita2. cessione attività: copia atto di compravendita o cessione dell'azienda3. trasferimento locali: dichiarazione di possesso dell'autorizzazione al trasferimento o comunicazione nei casi previsti.4. trasformazione o rinnovo locali: copia eventuale concessione edilizia o se non necessita copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine della ditta esecutrice specificando l'ammontare. La liquidazione non può essere effettuata nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (SALDI) e nei trenta giorni antecedenti il natale; può durare per un periodo di: 6 settimane per trasferimento di azienda o per rinnovo locali; 13 settimane per cessazione dell'attività o cessione di azienda. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto; nelle indicazioni pubblicitarie della vendita devono essere indicati gli estremi della comunicazione inviata al sindaco e la durata della vendita. Note:* Il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.** La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti. I lavori dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione. Entro 45 gg dalla fine lavori deve essere prodotta al comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e nel caso non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia indicare l'ammontare. Tali lavori dovranno determinare la chiusura per almeno 15 gg consecutivi.

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Esistono vari modi per terminare la propria attività. Cessazione: Tutti coloro che vogliono cessare una attività di commercio al dettaglio per la vendita di prodotti relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare, devono presentare Comunicazione di Cessione al Comune, compilata su modulistica appropriata. La validità è illimitata. Sospensione: si deve effettuare comunicazione sospensione attività commerciale al Comune. Cessione: in caso di cessione di esercizi di vicinato non inseriti in centri commerciali, non è obbligatorio fare comunicazione di cessione attività. I dati di variazione del possesso arrivano all'ente specifico attraverso la comunicazione di inizio attività per subentro effettuata dall'ente subentrante. Riferimenti normativi: Dlgs 114/98
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