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In coerenza con la normativa nazionale e regionale, il Comune regola le vendite che si svolgono al di fuori delle modalità e degli orari consueti:

Fine stagione: i titolari degli esercizi commerciali possono indire vendite di fine stagione per esitare la merce soggetta a deprezzamento, ma esclusivamente nel periodo definito dal Comune. Occorre darne comunicazione al sindaco almeno 7 gg. prima dell'inizio della vendita di fine stagione indicando la data di inizio e la durata.

Promozionali: per promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita il titolare deve darne comunicazione spedendola, almeno 10 giorni prima della data di inizio, esclusivamente tramite Raccomandata postale al suddetto Ufficio del Comune.

Saldi: offerta di prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. I periodi sono determinati dalle camere di commercio sentiti i comuni interessati. La comunicazione deve spedita esclusivamente tramite Raccomandata postale al protocollo generale del Comune, almeno 10 giorni prima della data di inizio.


Norme di riferimento: D.LGS. n° 114 del 31/03/1998, L.R. 19/1999

Vedi anche (in altre sezioni): Occupazione suolo pubblico COSAP; Vendita di liquidazione

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